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COSA DICE LA LEGGE

GLI STRUMENTI DI TUTELA DEI MINORI

I minori sono soggetti di diritti. La condivisione di questo principio porta con sé non solo una spinta alla protezione del minore ma anche una vera promozione della sua personalità e della sua partecipazione attiva in ogni situazione in cui è coinvolto, comprese le diverse procedure giudiziarie che lo riguardano.

L’Italia, oltre alla Costituzione e ad altre leggi interne che tutelano i minori, ha accolto e reso esecutive anche delle Convenzioni Internazionali.

L’insieme di tutte queste leggi permette oggi di offrire a bambini e ragazzi una maggiore protezione e un valido sostegno allo sviluppo.

 

Elenco dei temi trattati:

 1. Diritto Internazionale: le Convenzioni per la tutela dei diritti dei minori

La Convenzione di New York

La Convenzione di Strasburgo

 

2. Diritto Italiano: le norme a tutela del minore

Norme contro la violenza sessuale

Norme contro i reati commessi in famiglia

I maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli. Cosa dice la legge italiana?

L’abuso dei mezzi di educazione

Per saperne di più: altri reati contro i minori

Reati di sfruttamento sessuale dei minori

Reati di violenza sessuale sui minori

 

3. Le figure a tutela del minore

Giudice tutelare

Tutore

Curatore Speciale

 

  1. DIRITTO INTERNAZIONALE: Le Convenzioni per la tutela dei diritti dei minori

CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

(20 Novembre 1989)

Ratificata in Italia con Legge 27 Maggio 1991, n.176

A livello internazionale il documento più importante è la Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989).

La Convenzione di New York prevede che ogni Stato si adoperi per garantire al minore tutti i diritti di cui è portatore.

Il criterio generale su cui si fonda è il supremo interesse del minore.

Nei casi in cui un minore si dovesse trovare in una situazione che gli possa arrecare danno, lo Stato, e in concreto i Servizi Sociali e altri operatori, devono proteggere il soggetto e aiutarlo a far sì che possa superare questo momento di crisi nel migliore dei modi, supportandolo.

In particolare quando il minore è coinvolto in procedure giudiziarie, nell’ottica della sua centralità, viene espresso il principio generale che obbliga il giudice all’ascolto del minore e a tenere conto dell’opinione da questi espressa in ogni procedimento giudiziario che lo riguarda; nello specifico, la Convenzione di New York prevede il diritto del minore ad essere sentito direttamente o indirettamente, dopo aver accertato la sua capacità di comprensione e di valutazione.

 

CONVENZIONE EUROPEA SULL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI

(Strasburgo, 25 gennaio 1996)

Ratificata in Italia con Legge 20 Marzo 2003, n. 77

 

Un’altra convenzione di particolare importanza in materia di diritti dei minori è la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo 1996), che, in linea con i principi generali, ha posto l’attenzione sul diritto del soggetto, anche in difficoltà, a poter esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti giudiziari in cui è coinvolto, prevedendo, in particolare, il diritto del minore di essere informato ed ascoltato nei procedimenti che lo riguardano.

Questo comporta che i minori, soprattutto gli adolescenti, siano informati e resi partecipi di quello che sta loro accadendo e sia loro assicurata una protezione speciale, oltre alla possibilità di essere ascoltati in merito.

Qualora fosse difficile esprimere il proprio parere davanti ad un giudice, per esempio, la legge prevede che il ragazzo possa chiedere di essere assistito da una persona che lo aiuti ad esprimere meglio il suo pensiero.

La Convenzione di Strasburgo, inoltre, lega il diritto di essere informato alla necessità di affiancare al minore una figura, o un organismo, opportunamente scelti e competenti, che possano dare efficace espressione a tale diritto: il “rappresentante”.

Il rappresentate deve svolgere determinati compiti, tra cui: dare al minore tutte le informazioni che gli sono necessarie, spiegargli che tipo di conseguenze possono avere i suoi atti e farsi portavoce delle opinioni del minore presso il giudice.

 

 

 

  1. IL DIRITTO ITALIANO: LE NORME A TUTELA DEL MINORE

 

Norme contro la violenza sessuale.

La legge prevede specifiche norme processuali, applicabili nei processi per reati sessuali commessi contro i minori, volte ad evitare che l’utilizzo di tecniche processuali inopportune possano comportare un’ulteriore violenza alla vittima.

Si segnalano i principali strumenti di tutela e di protezione a favore delle vittime di tali delitti:

§  Il Procuratore della Repubblica deve informare il Tribunale per i minorenni nel caso di reati sessuali commessi in danno di un minore.

§  In ogni stato e grado del procedimento è garantita l’assistenza psicologica e affettiva alla vittima minorenne, con l’ausilio dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti presso gli enti locali nonché dalla presenza di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime di reati sessuali e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede.

§  Il Pubblico Ministero anche su richiesta della parte offesa e il difensore del presunto autore di reato possono chiedere al Giudice per le indagini preliminari che si proceda all’assunzione della testimonianza di un minore prima che cominci il processo, nella fase delle indagini preliminari. In tal modo si vuole evitare che il minore debba ripetere la sua testimonianza a distanza di molto tempo, quando comincerà il processo, e quando i ricordi possono essere meno precisi e traumatici da rievocare. 

§  L’assunzione della testimonianza del minore può avvenire anche in luoghi diversi dal Tribunale, in strutture specializzate ovvero presso la sua l’abitazione, quando il giudice ritiene che le esigenze del minore lo rendano necessario e opportuno. In tal caso gli interrogatori vengono documentati integralmente con mezzi di riproduzione fotografica e audiovisiva. Inoltre, su richiesta del minore o del suo difensore, la testimonianza può essere assunta garantendo che non ci sia alcun contatto tra vittima e imputato (stanza con specchio unidirezionale  o con tv a circuito chiuso).

§  Le udienze si svolgono a porte chiuse, tutelando così il minore da potenziali esposizioni della pubblicità processuale; sono altresì vietate domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non necessarie alla ricostruzione del fatto.

§ L’esame testimoniale del minore è condotto dal Giudice su domande delle parti. Il giudice può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile ( art. 499, 4 comma c.p.p.).

Si segnalano altre importanti previsioni legislative in materia di reati sessuali:

§  Il Ministro degli Interni ha facoltà di istituire presso ogni Questura un’unità specializzata di polizia giudiziaria per la repressione e la conduzione delle indagini.

§  In caso di condanna è prevista anche la perdita della potestà di genitore, quando l’autore del reato è il genitore stesso.

§  La divulgazione attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione di massa, delle generalità e dell’immagine della vittima senza il suo consenso costituisce reato.

§  L’imputato può essere sottoposto ad accertamenti medici per l’individuazione di eventuali malattie sessualmente trasmissibili, qualora ci sia un rischio di trasmissione delle patologie stesse.

§  Le risorse economiche acquisite nell’ambito di procedimenti per reati sessuali sono destinate all’assistenza del minore-vittima nonché a programmi di recupero psicoterapeutico e di reinserimento sociale. Una minor parte può essere impiegata per il recupero dei condannati.

            §  La persona offesa minorenne di un reato sessuale può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito (art. 76 D.P.R: 115/2002).

 

Norme contro i reati commessi in famiglia.

§  Il Giudice del Tribunale per i minorenni su istanza di parte può disporre l’allontanamento del genitore che è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale di una persona della famiglia violento (maltrattante o abusante) dalla casa famigliare prescrivendogli altresì il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalle persone della famiglia (scuola, lavoro) . Si tratta di un provvedimento modificabile/revocabile qualora si modifichi la situazione di fatto che l’ha determinato che ha una durata di un anno e può essere prorogato sempre su istanza di parte se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario  (art. 342 bis e ter c.c.).

§  Il Giudice del Tribunale Ordinario, su richiesta del Pubblico Ministero, può disporre già dall’avvio delle indagini l’allontanamento immediato dell’imputato dalla casa famigliare o il divieto di farvi rientro, salvo autorizzazione del giudice. Nel caso di pericolo per l’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può essere vietato all’imputato di avvicinarsi in determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti). Il giudice può altresì imporre all’imputato il pagamento periodico di un assegno a favore dei conviventi, qualora questi, per effetto del suo allontanamento, rimangano privi di mezzi di sussistenza.

 

 

Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli 

Secondo l’OMS “per abuso all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere” .

 

Le principali forme di violenza all’infanzia sono:

·        trascuratezza: la grave e persistente omissione di cure nei confronti del bambino che hanno come conseguenze un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche;

·        maltrattamento fisico: aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all’integrità fisica e alla vita;

·        maltrattamento psicologico: ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo cognitivo-emozionale quali l’intelligenza, la percezione, la memoria;

·        abuso sessuale: il coinvolgimento in atti sessuali, con o senza contatto fisico, lo sfruttamento sessuale di un minore, la prostituzione e pornografia infantile;

·        violenza assistita: il coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative per lui, cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

 

Cosa dice la legge italiana?

La legge italiana punisce i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.

Con “maltrattamenti” si intende qualunque comportamento che comporti per il minore una sofferenza fisica o psichica reiterata nel tempo. Rientrano i comportamenti violenti, come le percosse e le lesioni, ma anche i comportamenti non di violenza fisica che, tuttavia, determinano uno stato di avvilimento, con fatti o parole, e che siano espressione di prevaricazione e mancanza di rispetto della dignità del minore, quali ingiurie, minacce, privazioni e ogni atto di disprezzo e di umiliazione.

Il reato si configura se la condotta è abituale, ossia non circoscritta ad un unico episodio. Non è necessario, tuttavia, che sia posta in essere per un lungo periodo di tempo ma deve essere idonea ad imporre un sistema di vita doloroso e avvilente, vessatorio o mortificante. Il reato si configura ogni qual volta le condotte superano la normale tollerabilità della convivenza e siano espressione di prevaricazione dell’autore sulla vittima.

Autori di questo reato possono essere, oltre i genitori o i conviventi, gli insegnanti, gli educatori e chiunque abbia con il minore un rapporto per lo svolgimento di una professione o un’arte.

 

L’abuso dei mezzi di educazione.

La legge italiana punisce anche l’uso della violenza per scopi educativi.

Questo reato presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi di educazione che diventano illeciti quando si eccede nella forza o nella reiterazione della condotta. L’uso di mezzi fisici/repressivi da parte dei genitori è consentito per scopi educativi purché sia moderato, tempestivo e non arbitrario. L’uso della violenza per scopi educativi a scuola non è mai consentito, se l’insegnante usa violenza commette il reato di percosse o di lesioni.

 

Altri reati contro i minori

La legge sanziona altre forme di violenza verso i minori quali la prostituzione o il loro coinvolgimento nella pornografia.

 

Per saperne di più:

Reati di sfruttamento sessuale dei minori

 

Cosa è vietato

Sanzione

1.Indurre, favorire o sfruttare la prostituzione di un minore, ossia svolgere nei suoi confronti un’opera di persuasione o di rafforzamento della sua volontà a fare commercio del proprio corpo (induzione); svolgere qualsiasi attività idonea ad agevolare e/o facilitare l’altrui prostituzione (accompagnare nel luogo ove avviene la prostituzione, mettere a disposizione un luogo ove svolgere la prostituzione) (favoreggiamento); avere una qualsiasi partecipazione parassitaria ai guadagni o compensi di qualsiasi genere. ricavati dall’esercizio della prostituzione (sfruttamento)

2.Compiere atti sessuali con un minore in cambio di denaro o altri compensi.

art. 600 bis c.p. “Prostituzione minorile

1. Induzione, sfruttamento o favoreggiamento: da sei a dodici anni direclusione.

2. Atti sessuali con minori tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o altri compensi: da sei mesi a tre anni di reclusione.

La pena è aumentata se è minore di 14 anni.

 

Utilizzare, reclutare o trarre profitto o indurre un minore a realizzare o partecipare a esibizioni o materiale pornografico. Fare commercio del predetto materiale ovvero divulgarlo con qualsiasi mezzo ovvero divulgare notizie finalizzate all’adescamento o allo  sfruttamento sessuale di minori ovvero cedere anche a titolo gratuito il materiale pornografico realizzato con soggetti minorenni ovvero assistere a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni

art. 600 ter c.p. “Pornografia minorile”

1. Utilizzazione, reclutamento, induzione o comunque trarre profitto dalla pornografia minorile: da sei a dodici anni di reclusione.

2. Divulgazione del materiale, divulgazione di notizie finalizzate all’adescamento: da uno a cinque anni di reclusione.

3. Offerta o cessione, anche gratuita, del materiale pornografico: fino a tre anni di reclusione.

 4. Assistere ad uno spettacolo pornografico in cui sia convolto un minorenne: fino a tre anni di reclusione.

Procurarsi o detenere materiale pornografico realizzato con minorenni.

art. 600 quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”

Reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Realizzare, divulgare o detenere materiale pornografico anche quando vengono utilizzate immagini virtuali. Sono “virtuali” le immagini realizzate con elaborazioni grafiche che rendono realistiche situazioni non reali e che rappresentano minorenni.

art. 600 quater1 c.p. “Pornografia virtuale

Le pene dei reati previste dagli artt. 600 ter e 600 quater1  c.p. diminuite fino a un terzo.

Organizzare o pubblicizzare viaggi a scopi sessuali da realizzare con minorenni.

art. 600 quinques c.p. “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

Da sei a dodici anni di reclusione.

Per tutti i reati indicati nella tabella, la legge prevede un aumento di pena qualora i fatti siano commessi approfittando della situazione di necessità del minore ovvero ai danni di un minore di 14 anni o con violenza/ minaccia o da una persona che è legata al minore da un rapporto di parentela o affinità, autorità o potere (genitore, convivente del genitore, tutore, affini o parenti insegnante, baby-sitter o altre persone cui il minore è affidato ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ) ovvero ai danni di un minore con handicap fisico o psicologico.

Inoltre la legge, oltre alla pena detentiva (carcere), prevede in alcuni casi anche una pena pecuniaria (multa, somma di denaro). Le pene pecuniarie variano a seconda della gravità del reato (fino ad Euro 240.000).

 

Reati di violenza sessuale sui minori

Cosa è vietato

Sanzione

Compiere atti sessuali con violenza o minaccia o costrizione ovvero inducendo la persona con l’inganno, sostituendosi ad altra persona, ovvero abusando della sua condizione di inferiorità fisica o psichica.

art. 609 bis c.p. “Violenza sessuale “

Da cinque a dieci anni di reclusione. Le pene sono aumentate se la vittima è minore di 14 anni ovvero minore di 16 anni se l’autore è l’ascendente, anche adottivo o il tutore ovvero se l’autore è legato alla vittima da un rapporto di autorità o potere o utilizza mezzi per impedirle di reagire (armi, droga) ovvero se il fatto avviene all’interno o nelle immediate vicinanze d’istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

 

Compiere atti sessuali, anche se il minore è consenziente, con persona di età inferiore a 14 anni ovvero 16 anni se l’autore del reato è il genitore o convivente con il minore o è a lui affidato o il tutore.

art. 600 quater c.p. “Atti sessuali con minorenne”.

Le stesse pene previste per la violenza sessuale.

Non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con altro minorenne di età superiore ai 13 anni se la differenza di età non supera i tre anni (es. tredicenne consenziente e quindicenne consenziente).

Far assistere volontariamente un minore di 14 anni al compimento di atti sessuali ovvero mostrargli materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali

art. 609 quinques c.p. “Corruzione di minorenne”

Da uno a cinque anni di reclusione.

La pena è aumentata se l’autore del reato è l’ascendente, il genitore, il di lui convivente, il tutore o altre persona cui il minore è affidato o altra persona che conviva stabilmente con il minore. 

 

  1. LE FIGURE A TUTELA DEL MINORE

Quali sono le persone che rappresentano e tutelano il minore nei procedimenti giudiziari?

Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare è un magistrato presente presso ogni tribunale ordinario che si occupa della nomina e della revoca dei tutori e dei curatori. Inoltre esercita le altre funzioni previste dalla legge, in particolare: vigila sull’esecuzione dei provvedimenti adottati dal T.M. o dal T.O. che riguardano l’esercizio della potestà e l’amministrazione dei beni del minore; ha il compito di autorizzare i genitori o il tutore al compimento di atti cd. di straordinaria amministrazione, ossia che incidono in maniera significativa sul patrimonio del minore, quali ad es. la vendita di beni, la riscossione e l’investimento di capitali, l’accettazione o la rinunzia di eredità; concede l’autorizzazione per interruzione di gravidanza, per il rilascio/rinnovo del passaporto, nel caso in cui uno dei genitori neghi il consenso; decide sull’affidamento etero-familiare cd. consensuale.

 

Tutore

Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare quando entrambi i genitori sono morti o, benché vivi, non possono esercitare la potestà ad es. perché scomparsi o perché dichiarati decaduti . Il Tutore ha la cura della persona del minore, dovendo provvedere alla sua educazione e istruzione; rappresenta stabilmente il minore in tutti gli atti civili e ne amministra i beni . Come il genitore, il tutore deve provvedere alla crescita e istruzione del minore (ad es. verifica dell’andamento scolastico, colloqui con gli insegnanti) e compie tutti i necessari atti di ordinaria amministrazione (acquisto del vestiario, del materiale didattico e di quanto occorre nella quotidianità; se il minore ha ereditato delle somme o dei beni immobili, si occupa della gestione ordinaria ovvero, ad es., verifiche del conto corrente, pagamento di spese condominiali), attenendosi alle eventuali indicazioni del Giudice Tutelare il quale, comunque, fissa la spesa annua occorrente per lo svolgimento di tali compiti e al quale il Tutore deve ogni anno rendere conto dell’amministrazione. Gli atti cd. di straordinaria amministrazione, cioè che incidono in maniera significativa sul patrimonio del minore, devono essere preventivamente autorizzati dal Giudice Tutelare (ad es. riscossione di capitali, accettazione di eredità, iniziative giudiziarie). In tutte queste ipotesi, il provvedimento che autorizza questi compiti contiene indicazioni sulle modalità di attuazione e sull’eventuale impiego di somme riscosse. Parimenti necessario è un provvedimento del Giudice Tutelare per determinare il luogo dove il minore dovrà essere cresciuto e per le decisioni di maggior rilievo per la sua crescita, come ad es. l’avviamento agli studi o all’esercizio di un mestiere.

 

Curatore Speciale

 

Il Curatore speciale è colui che compie un determinato atto giuridico, in nome e per conto altrui, nell’interesse di un soggetto che, come il minore, non ha il pieno esercizio dei propri poteri. A differenza del tutore (e dei genitori), che hanno un potere/dovere per così dire generalizzato e stabile nel tempo, egli è nominato per rappresentare il minore nel compimento di uno o più atti specifici o in un determinato processo.

Per il compimento di specifici atti, queste le principali ipotesi in cui viene nominato il curatore:

- conflitto di interessi, inteso come incompatibilità (anche solo potenziale) di posizioni tra i minori e chi ne tutela gli interessi (genitori, tutore e protutore);

- quando i genitori esercenti la potestà non possono (perché non ci sono o sono impediti) o non vogliono compiere uno o più atti quali ad esempio vendere dei beni immobili del minore o accettare eredità nel suo interesse.

 

Anche per l’assistenza in un determinato processo, il curatore può essere nominato quando manca la persona cui spetta la rappresentanza oppure quando vi sia conflitto di interessi (patrimoniali e non) con chi lo rappresenta.

Questi i principali casi:

- rappresentanza e assistenza del minore nel processo penale quando egli è vittima di reato. E’ il caso ad es. del figlio minore vittima di abuso sessuale da parte del genitore. In queste situazioni la rappresentanza spetta all’altro genitore; se tuttavia l’altro genitore manca oppure non intende tutelare il figlio ma il coniuge o il compagno, sorge la necessità di nominare un curatore speciale sussistendo un conflitto di interessi;

- presentazione di querela in nome e per conto del minore;

- rappresentanza del minore in azioni relative alla filiazione legittima (per esempio nelle azioni di disconoscimento di paternita’/maternita’);

In ambito civile il curatore, di regola, è nominato dal Giudice Tutelare, in sede penale dal giudice del processo. La nomina, a seconda dei casi, può essere chiesta dal P.M., dal minore stesso (ossia colui che deve essere rappresentato), dal rappresentante (genitore o tutore, in caso di conflitto di interessi) o su richiesta dai prossimi congiunti. Al curatore, oltre al compito di rappresentare il minore, può quindi essere attribuito quello di “assistenza” in giudizio che si traduce nel fornirgli informazioni, prospettare le conseguenze pratiche di ogni azione avente conseguenze giuridiche, esporre al giudice la volontà del minore  rendendosene interprete; in altre parole, proteggere il minore dalle conseguenze della sua immaturità ed inesperienza. Perciò spesso la figura del curatore tende a coincidere con quella dell’avvocato (la questione però è complessa e dibattuta).

 


Art 12:  1: “Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2: A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale

 

Art. 3: “Nei procedimenti che lo riguardano dinnanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

a.       ricevere ogni  informazione  pertinente;

b.       essere consultato ed esprimere la propria opinione

c.        essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione”.

 

Art. 9: 1. “nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti”

 

Art. 10:  “a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia  una capacità di discernimento sufficiente

b)“fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l’opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante

c) rendersi edotto dell’opinione del minore e portarla a conoscenza dell’autorità giudiziaria”.

 

La legge n. 66 del 1996 e la legge n. 269 del 1998

 

art. 609 decies , primo comma c.p.

art. 609 decies secondo e terzo comma c.p.

art. 392, comma 1 bis c.p.p.,

artt. 398 e 498 c.p.p.

art. 472 c.p.

art. 609 nonies c.p.

art. 734 bis c.p.

art. 16 della L. 66/96

Legge 296/1998

art. 282 bis c.p.p., introdotto con la Legge 154/2001

art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli):  “…chiunque maltratta una persona della famiglia, o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte…”

art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione) “Chiunque abusa dei mezzi di correzione e di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte è punito se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente….”

 

art. 602ter c.p.

Artt. 320, 334-337, 372-375 c.c.

Artt. 343, 357, 371-375 c.c.